Art. 10.
(Trasformazione dei centralini telefonici).

      1. Le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei privi della vista nonché la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico e operatore della comunicazione sono a carico della regione, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro, pubblico o privato, interessato.