1. Le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei privi della vista nonché la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico e operatore della comunicazione sono a carico della regione, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro, pubblico o privato, interessato.